(Allegato F-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  Per fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori  degli
abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio: 
 
    a) Per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri; 
 
    b) Per le case ed altre fabbriche non che per i muri di  cinta  3
metri.