Art. 68. Per i canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondita', partendo dal ciglio piu' esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada e' in rilevato. Una tale distanza non potra' essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.