(Allegato F-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
  Per i canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata
nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro
profondita', partendo dal ciglio piu' esterno del fosso stradale  ove
questo esiste, oppure dal piede della scarpa,  se  la  strada  e'  in
rilevato. 
 
  Una tale  distanza  non  potra'  essere  mai  minore  di  3  metri,
quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.