(Allegato F-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
  E' vietato ai proprietari di piantare alberi e  siepi  lateralmente
alla strada a distanze minori delle seguenti: 
 
    a) Per gli alberi di alto fusto,  metri  3  misurati  dal  ciglio
della strada; 
 
    b) Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di  un  metro  e
mezzo sul terreno, centimetri 50  misurati  dal  ciglio  esterno  del
fosso, ove questo esista, oppure  dal  piede  della  scarpa  dove  la
strada e' in rilevato; 
 
  In ogni caso la distanza non sara' mai minore di un metro  misurato
dal ciglio della strada; 
 
    c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sara' di 3  metri
misurati pure dal ciglio della strada.