Art. 72. Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati bastera' che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato. I muri di cinta non che i canali e i piantamenti di alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprieta' stradale.