(Allegato F-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
  Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati  bastera'  che
sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul  piano  stradale,  o
sulla scarpa del rilevato. 
 
  I muri di cinta non che i canali e i piantamenti di alberi, siepi e
boschi saranno tollerati  fino  alla  distanza  di  mezzo  metro  dal
confine della proprieta' stradale.