(Allegato F-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
  Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade
sono tollerati qualora non rechino un  riconosciuto  pregiudizio;  ma
giungendo a maturita' o deperimento,  non  potranno  venir  surrogati
fuorche' alle distanze sovra stabilite.