Art. 76. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica. Se il proprietario a cio' non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, l'autorita' della provincia o del comune puo' provocare dal giudice competente la facolta' di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza. In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dalla Amministrazione prescritte.