(Allegato F-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
  I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo  le  strade
debbono essere conservati in modo da non compromettere  la  sicurezza
pubblica. 
 
  Se il proprietario a cio' non provveda, ed i  fabbricati  minaccino
rovina, l'autorita' della provincia o del comune puo'  provocare  dal
giudice competente la facolta' di  demolirli  a  spese  dello  stesso
proprietario, salvi quei  provvedimenti  istantanei  che  sono  nelle
attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza. 
 
  In  occasione  di  lavori  lungo  le  strade  saranno   apposti   i
convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi con
quelle avvertenze che saranno dalla Amministrazione prescritte.