ART. 193 (R) (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio) 1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. 2. Con la convenzione sono stabiliti: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalita' operative del versamento e del riversamento delle somme; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; d) le penalita' a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.