ART. 193 (R)
(Convenzioni per il pagamento presso   le   rivendite  di  generi  di
                             monopolio)

   1.  I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori
bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da
apposita   convenzione,  da  approvarsi  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministero della
giustizia.
   2. Con la convenzione sono stabiliti:
   a) i compensi spettanti agli intermediari;
   b)  le modalita' operative del versamento e del riversamento delle
somme;
   c)  le  caratteristiche  del contrassegno di cui all'articolo 194,
comma 3;
   d)  le  penalita'  a  carico dell'intermediario per l'inosservanza
degli obblighi convenzionali.