ART. 194 (R)
                      (Ricevuta di versamento)

   1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
   a) l'ufficio giudiziario adito;
   b) le generalita' e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
   c) le generalita' delle altre parti.
   2. In caso di pluralita' di convenuti o resistenti e' indicato per
esteso   il  nominativo  del  primo  dei  medesimi  recato  dall'atto
introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
   3. Se il versamento e' effettuato presso le rivendite di generi di
monopolio  e  di  valori  bollati,  la  ricevuta  e'  costituita  dal
contrassegno,  rilasciato  dalla  rivendita,  comprovante  l'avvenuto
pagamento e l'importo.
   4.  Il  contrassegno e' apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o
su  atto  equipollente  che contenga gli stessi dati; nei processi in
cui  le  parti  non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o
altro  atto  equipollente  il  contrassegno e' apposto su un modello,
approvato  con  decreto  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
   5.   La  ricevuta  del  versamento  o  il  modello  contenente  il
contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale e' stato
effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
   6.  Gli  estremi  della  ricevuta  di versamento sono annotati sul
relativo registro del ruolo generale.