(Allegato F-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
  E' vietato di far piantamenti di alberi e  di  siepi  di  qualunque
sorta sul suolo stradale di ragione comunale. 
 
  I nuovi piantamenti nei terreni laterali  alle  strade  si  faranno
alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure  dal  ciglio
esterno del fosso quando questo esiste.