(Allegato F-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  I fabbricati ed i muri  di  cinta  potranno  essere  stabiliti  sul
limite della strada comunale, salvo ad osservare la  debita  distanza
per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non
venga diretto fuori del suolo stradale.