Art. 498 Previsione del fabbisogno 1. Sulla base degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi stabiliti distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare, la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono al competente organo programmatore di livello intermedio, individuato dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e' corredata di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della forza e agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e funzionali, assegnati dai comandi di vertice di Forza armata o interforze. 2. L'organo programmatore di livello intermedio definisce, sui singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari correlati agli obiettivi e ai programmi concretamente perseguibili; comunica l'entita' dei fondi all'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze. 3. L'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, per i settori nei quali non provvede alla diretta amministrazione dei fondi: a) acquisisce il concerto dei competenti centri di responsabilita' amministrativa, per gli aspetti attinenti al rapporto tra costo ed efficacia, all'uniformita' di gestione e ai risvolti tecnico-amministrativi dell'impiego delle risorse; b) predispone gli elementi programmatici di dettaglio che indicano, per direzione di amministrazione e distintamente per capitoli di spesa e per programmi, le esigenze di ciascun organismo riferite all'anno successivo. Tali elementi, aggregati per settori e funzioni di spesa, sono inviati allo Stato maggiore della difesa che ne sanziona l'inserimento nel documento programmatico provvisorio. Entro il mese di ottobre, a seguito dell'approvazione ministeriale del documento provvisorio, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze inviano gli elementi programmatici di dettaglio ai competenti centri di responsabilita' amministrativa, con contestuale comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e agli organismi interessati per i quali costituiscono autorizzazione all'avvio delle relative attivita' prenegoziali. 4. Per l'Arma dei carabinieri, gli enti formulano al Comando generale, quale organo programmatore, in aderenza alle disposizioni impartite al riguardo dallo stesso Comando, distinte previsioni di spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno e degli altri Ministeri dai quali taluni reparti dell'Arma dei carabinieri dipendono funzionalmente.