(Allegato F-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
  Nessuno puo' ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la
quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali, o alteri
la forma di esse. 
 
  I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere  le
cose nel primiero stato.