ART. 197 (L) 
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a 
notifiche  a  richiesta  di  parte  nel  processo   penale,   civile,
               amministrativo, contabile e tributario) 
 
   1. La parte che ha richiesto la notificazione versa  all'ufficiale
giudiziario i diritti e le spese  di  spedizione  o  l'indennita'  di
trasferta. 
   2.  Le  spese   eventualmente   necessarie   per   l'invio   della
raccomandata di cui agli articoli 139,  140  e  660,  del  codice  di
procedura  civile  sono  anticipate  dall'ufficiale   giudiziario   e
rimborsate dalla parte. 
   3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la
preventiva  determinazione  delle  somme  dovute,  o  questa  risulti
difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte  versa
una congrua somma a favore degli  ufficiali  giudiziari.  L'eventuale
somma residua, se  non  richiesta  dalla  parte  entro  un  mese  dal
compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta  allo  Stato.  Gli
ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese. 
 
          Nota all'art. 197: 
              - Si trascrivono gli articoli 139, 140 e 660 del codice
          di procedura civile: 
              "Art. 139. (Notificazione nella residenza, nella dimora
          o nel domicilio).  -  Se  non  avviene  nel  modo  previsto
          nell'articolo  precedente,  la  notificazione  deve  essere
          fatta   nel   comune   di   residenza   del   destinatario,
          ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
          esercita l'industria o il commercio. 
              Se il destinatario non viene trovato  in  uno  di  tali
          luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto  a
          una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio  o
          all'azienda, purche' non minore di quattordici anni  o  non
          palesemente incapace. 
              In  mancanza   delle   persone   indicate   nel   comma
          precedente,  la  copia  e'  consegnata  al  portiere  dello
          stabile dove e'  l'abitazione,  l'ufficio  o  l'azienda  e,
          quando anche il portiere manca, a un  vicino  di  casa  che
          accetti di riceverla. 
              Il portiere o il vicino deve sottoscrivere  l'originale
          e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia  al  destinatario
          dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo  di  lettera
          raccomandata. 
              Se il destinatario vive abitualmente  a  bordo  di  una
          nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al  capitano
          o a chi ne fa le veci. 
              Quando  non  e'  noto  il  comune  di   residenza,   la
          notificazione si fa nel  comune  di  dimora,  e,  se  anche
          questa e' ignota, nel comune  di  domicilio,  osservate  in
          quanto e' possibile le disposizioni precedenti.". 
              "Art. 140. (Irreperibilita' o rifiuto  di  ricevere  la
          copia). - Se non e'  possibile  eseguire  la  consegna  per
          irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto  delle  persone
          indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale  giudiziario
          deposita  la  copia  nella  casa   del   comune   dove   la
          notificazione deve eseguirsi, affigge avviso  del  deposito
          alla porta dell'abitazione o  dell'ufficio  o  dell'azienda
          del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con
          avviso di ricevimento.". 
              "Art. 660. (Forma dell'intimazione). -  Le  intimazioni
          di licenza o di sfratto indicate negli articoli  precedenti
          debbono essere notificate a  norma  degli  articoli  137  e
          seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto. 
              Il  locatore  deve  dichiarare  nell'atto  la   propria
          residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha  sede  il
          giudice   adito,    altrimenti    l'opposizione    prevista
          nell'articolo 668  e  qualsiasi  altro  atto  del  giudizio
          possono essergli notificati presso la cancelleria. 
              La  citazione  per  la  convalida,  redatta   a   norma
          dell'art. 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento  al
          convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma,  numero  7),
          deve  contenere,  con  l'invito  a  comparire  nell'udienza
          indicata,  l'avvertimento  che   se   non   comparisce   o,
          comparendo, non si oppone, il giudice convalida la  licenza
          o lo sfratto ai sensi dell'art. 663. 
              Tra il giorno della  notificazione  dell'intimazione  e
          quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non
          minori di venti giorni. Nelle cause che  richiedono  pronta
          spedizione il giudice puo', su istanza dell'intimante,  con
          decreto motivato, scritto in  calce  all'originale  e  alle
          copie  dell'intimazione,  abbreviare  fino  alla  meta'   i
          termini di comparizione. 
              Le parti si costituiscono  depositando  in  cancelleria
          l'intimazione  con  la  relazione  di  notificazione  o  la
          comparsa di  risposta,  oppure  presentando  tali  atti  al
          giudice in udienza. 
              Ai  fini  dell'opposizione  e  del   compimento   delle
          attivita'  previste  negli  articoli  da  663  a  666,   e'
          sufficiente la comparizione personale dell'intimato. 
              Se  l'intimazione  non  e'  stata  notificata  in  mani
          proprie,  l'ufficiale  giudiziario  deve   spedire   avviso
          all'intimato  dell'effettuata  notificazione  a  mezzo   di
          lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la
          ricevuta di spedizione.".