Art. 285.
            (Nomina definitiva a provveditore agli studi)

  La  nomina  a  provveditore agli studi di prima o di seconda classe
disposta in seguito al concorso per titoli di cui alla lettera b) del
primo  comma  dell'art.  282  diventa  definitiva  dopo un biennio di
prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.
  Ove  il  giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito
al  ruolo  ed  alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e
salvo  riassorbimento,  e  gli e' attribuito lo stipendio che avrebbe
conseguito se fosse rimasto nella stessa.