Art. 105 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si  applicano  alle
societa'  italiane  con   azioni   ordinarie   quotate   in   mercati
regolamentati italiani. 
  2. Ai fini della presente sezione, per  partecipazione  si  intende
una quota del capitale rappresentato  da  azioni  ordinarie  detenuta
anche indirettamente per il tramite di  fiduciari  o  per  interposta
persona.