Art. 106 
              Offerta pubblica di acquisto totalitaria 
 
  1. Chiunque, a seguito  di  acquisti  a  titolo  oneroso,  venga  a
detenere una partecipazione superiore  alla  soglia  del  trenta  per
cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle
azioni ordinarie. 
  2. L'offerta e' promossa  entro  trenta  giorni  a  un  prezzo  non
inferiore alla media aritmetica fra  il  prezzo  medio  ponderato  di
mercato degli ultimi dodici mesi e quello piu' elevato pattuito nello
stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie. 
  3. La CONSOB disciplina con regolamento le ipotesi in cui: 
    a) la partecipazione indicata nel comma 1 e'  acquisita  mediante
l'acquisto  di  partecipazioni  in  societa'  il  cui  patrimonio  e'
prevalentemente costituito da titoli emessi  da  altra  societa'  con
azioni quotate; 
    b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte  di  coloro
che gia' detengono la  partecipazione  indicata  nel  comma  1  senza
disporre  della  maggioranza  dei  diritti  di  voto   nell'assemblea
ordinaria; 
    c) il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in  tutto
o in parte da strumenti finanziari. 
  4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione  indicata
nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di  acquisto
diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie. 
  5.  La  CONSOB  stabilisce  con  regolamento  i  casi  in  cui   il
superamento della partecipazione indicata nel comma  1  non  comporta
l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di altri soci che
detengono il controllo o sia determinato da: 
    a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in crisi; 
    b) trasferimento di  azioni  ordinarie  tra  soggetti  legati  da
rilevanti rapporti di partecipazione; 
    c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente; 
    d) operazioni di carattere temporaneo; 
    e) operazioni di fusione o di scissione.