Art. 107 
               Offerta pubblica di acquisto preventiva 
 
  1. Oltre che nei casi indicati nell'articolo  106,  commi  4  e  5,
l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1
e 3, non sussiste se la partecipazione  viene  a  essere  detenuta  a
seguito di un'offerta pubblica di acquisto  o  di  scambio  avente  a
oggetto almeno il sessanta per  cento  delle  azioni  ordinarie,  ove
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) l'offerente e i soggetti a esso legati  da  uno  dei  rapporti
indicati  nell'articolo  109,  comma  1,   non   abbiano   acquistato
partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche  mediante
contratti  a  termine  con  scadenza  successiva,  nei  dodici   mesi
precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista  dall'articolo  102,
comma 1, ne' durante l'offerta; 
    b)    l'efficacia    dell'offerta    sia    stata    condizionata
all'approvazione di tanti soci che possiedano  la  maggioranza  delle
azioni ordinarie, escluse dal computo le partecipazioni detenute,  in
conformita' dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo  120,  comma
4, lettera  b),  dall'offerente,  dal  socio  di  maggioranza,  anche
relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per  cento,
e  dai  soggetti  a  essi  legati  da  uno  dei   rapporti   indicati
nell'articolo 109, comma 1; 
    c)  la  CONSOB  accordi  l'esenzione,   previa   verifica   della
sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b). 
  2. Le modalita' di approvazione sono  stabilite  dalla  CONSOB  con
regolamento. Possono esprimere il proprio  giudizio  sull'offerta  ai
sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono. 
  3. L'offerente e' tenuto a promuovere l'offerta  pubblica  prevista
dall'articolo 106  se,  nei  dodici  mesi  successivi  alla  chiusura
dell'offerta preventiva: 
    a) l'offerente medesimo o soggetti ad  esso  legati  da  uno  dei
rapporti indicati nell'articolo  109,  comma  1,  abbiano  effettuato
acquisti di partecipazioni in misura  superiore  all'uno  per  cento,
anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; 
    b)  l'assemblea  della  societa'   emittente   abbia   deliberato
operazioni di fusione o di scissione.