Art. 108 
               Offerta pubblica di acquisto residuale 
 
  1. Chiunque  venga  a  detenere  una  partecipazione  superiore  al
novanta per cento promuove  un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla
totalita' delle azioni con diritto di voto al  prezzo  fissato  dalla
CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente
ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.