Art. 109 
                        Acquisto di concerto 
 
  1. Sono solidamente tenuti agli obblighi  previsti  dagli  articoli
106 e 108, quando vengano a detenere, a seguito di acquisti a  titolo
oneroso effettuati anche da uno  solo  di  essi,  una  partecipazione
complessiva  superiore  alle  percentuali   indicate   nei   predetti
articoli: 
    a) gli aderenti a un patto, anche nullo,  previsto  dall'articolo
122; 
    b) un soggetto e le societa' da esso controllate; 
    c) le societa' sottoposte a comune controllo; 
    d) una societa' e i suoi amministratori o direttori generali. 
  2. L'obbligo di offerta  pubblica  sussiste  in  capo  ai  soggetti
indicati nel comma 1, lettera a), anche  quando  gli  acquisti  siano
stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto
ovvero contestualmente alla stessa.