Art. 112 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della
presente sezione; con  provvedimento  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, essa puo', sentita la societa' di  gestione  del  mercato,
elevare per singole societa' la  percentuale  prevista  dall'articolo
108.