(Allegato F-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
  Fino a che non sia  provveduto  a  seconda  dell'art.  15,  saranno
mantenute nel novero delle strade provinciali,  oltre  a  quelle  che
verranno escluse dal novero delle strade nazionali,  anche  tutte  le
altre  che  nelle  varie  provincie  del  Regno   si   trovano   gia'
classificate in quella categoria.