(Allegato F-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  Per le strade che  da  nazionali  diventano  provinciali  lo  Stato
soddisfera'  alle  spese  di  opere   eseguite   nei   limiti   degli
stanziamenti fatti nei bilanci anteriori al 1866, e trasmettera' alle
Amministrazioni provinciali le somme stanziate come sopra che fossero
regolarmente  impegnate  a  norma   del   regolamento   generale   di
contabilita' per le opere in  corso  di  esecuzione,  restando  cosi'
sollevato  da  ogni  responsabilita'  per  l'esecuzione  delle  opere
stesse.