Art. 90. Per le strade che da nazionali diventano provinciali lo Stato soddisfera' alle spese di opere eseguite nei limiti degli stanziamenti fatti nei bilanci anteriori al 1866, e trasmettera' alle Amministrazioni provinciali le somme stanziate come sopra che fossero regolarmente impegnate a norma del regolamento generale di contabilita' per le opere in corso di esecuzione, restando cosi' sollevato da ogni responsabilita' per l'esecuzione delle opere stesse.