Art. 113 
                       Prospetto di quotazione 
 
  1. Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni degli
strumenti finanziari in un mercato regolamentato l'emittente pubblica
un prospetto contenente le informazioni  indicate  nell'articolo  94,
comma 2. 
  2. La CONSOB: 
    a) determina con regolamento  i  contenuti  del  prospetto  e  le
relative modalita' di pubblicazione dettando specifiche  disposizioni
per i  casi  in  cui  l'ammissione  alla  quotazione  in  un  mercato
regolamentato sia preceduta da una sollecitazione all'investimento; 
    b)  puo'  indicare  all'emittente  informazioni  integrative   da
inserire nel prospetto e specifiche modalita' di pubblicazione; 
    c) detta disposizioni per coordinare le funzioni  della  societa'
di gestione del mercato con quelle proprie e, su richiesta di questa,
puo' affidarle, tenuto anche conto delle caratteristiche dei  singoli
mercati, compiti inerenti al controllo del prospetto. 
  3.  Il  prospetto  di  quotazione  redatto  in  conformita'   delle
direttive comunitarie e approvato  dall'autorita'  competente  di  un
altro Stato membro dell'Unione Europea e' riconosciuto dalla  CONSOB,
con le modalita' e alle condizioni stabilite nel regolamento previsto
dal comma 2, quale prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato.