Art. 114 
                      Comunicazioni al pubblico 
 
  1.  Fermi  gli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  da  specifiche
disposizioni di legge, gli emittenti quotati  e  i  soggetti  che  li
controllano informano il pubblico dei fatti che accadono  nella  loro
sfera di attivita' e in quella delle  societa'  controllate,  non  di
pubblico  dominio  e  idonei,  se  resi   pubblici,   a   influenzare
sensibilmente  il  prezzo  degli  strumenti  finanziari.  La   CONSOB
stabilisce  con  regolamento  le  modalita'   dell'informazione   del
pubblico su tali fatti, detta disposizioni per coordinare le funzioni
attribuite  alla  societa'  di  gestione  con  le  proprie   e   puo'
individuare compiti da affidarle per il  corretto  svolgimento  delle
funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b). 
  2. Gli emittenti quotati impartiscono  le  disposizioni  occorrenti
affinche'  le  societa'  controllate  forniscano  tutte  le   notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge. Le societa' controllate trasmettono tempestivamente le notizie
richieste. 
  3. La CONSOB puo', anche in via generale,  richiedere  ai  soggetti
indicati nel comma 1 che siano resi pubblici,  con  le  modalita'  da
essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione  del
pubblico. In caso di inottemperanza la CONSOB provvede direttamente a
spese degli interessati. 
  4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano,  con  reclamo
motivato, che dalla  comunicazione  al  pubblico  delle  informazioni
possa derivare loro grave danno, gli obblighi di  comunicazione  sono
sospesi.  La  CONSOB,  entro  sette  giorni,  puo'  escludere   anche
parzialmente o temporaneamente la comunicazione  delle  informazioni,
sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico  su  fatti  e
circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende
accolto. 
  5. La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e  con  quali
modalita' devono essere fornite informazioni al pubblico sugli  studi
e sulle statistiche concernenti gli emittenti quotati,  elaborati  da
questi ultimi, da intermediari  autorizzati  a  prestare  servizi  di
investimento, nonche' da soggetti in rapporto di controllo con essi.