Art. 115 
                      Comunicazioni alla CONSOB 
 
  1.  La  CONSOB,  al  fine  di  vigilare  sulla  correttezza   delle
informazioni fornite al pubblico puo', anche in via generale; 
    a)  richiedere  agli  emittenti  quotati,  ai  soggetti  che   li
controllano  e   alle   societa'   dagli   stessi   controllate,   la
comunicazione  di  notizie  e  documenti,  fissandone   le   relative
modalita'; 
    b) assumere notizie  dagli  amministratori,  dai  sindaci,  dalle
societa' di revisione e dai dirigenti delle societa' e  dei  soggetti
indicati nella lettera a); 
    c) eseguire ispezioni presso i soggetti  indicati  nella  lettera
a). 
  2.  I  poteri  previsti  dalle  lettere  a)  e  b)  possono  essere
esercitati   nei   confronti   dei   soggetti   che   detengono   una
partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano
a un patto previsto dall'articolo 122. 
  3. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che
partecipano direttamente  o  indirettamente  a  societa'  con  azioni
quotate l'indicazione nominativa, in base ai  dati  disponibili,  dei
soci e, nel caso di societa' fiduciarie, dei fiducianti.