ART. 200 (L) 
        (Applicabilita' della procedura nel processo penale) 
 
   1. Secondo le disposizioni di  questa  parte  sono  recuperate  le
spese  processuali  penali,   le   pene   pecuniarie,   le   sanzioni
amministrative pecuniarie e le spese di  mantenimento  dei  detenuti,
nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a  spese  dello
Stato.