ART. 202 (L)
(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)

   1.  Secondo  le  disposizioni  di  questa parte sono recuperate le
somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del
codice  di  procedura  penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna
alla  perdita  della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di
inammissibilita'  o  di  rigetto  di  una  richiesta  sulla  base  di
provvedimenti non piu' revocabili.