Articolo 35
                          Norma transitoria

1.  L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma
4,  avviene  entro  il  21  febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale
termine,  il  Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le
regioni  inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la
relativa  disciplina  nel  rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo   del   presente   testo   unico.   La  disciplina  adottata
nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi si applica fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale.