Art. 31.
     Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri
  1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche
svolte  dall'Arma  dei  carabinieri  diretti a salvare vite umane, ad
impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e
gli   studi  volti  allo  sviluppo  ed  al  progresso  dell'Arma  dei
carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da
cui  siano  derivati  lustro  e  decoro all'Arma dei carabinieri sono
premiati con le seguenti ricompense:
    a) ricompense al valore:
      1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
     2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
     3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
    b)   ricompense   al   merito   per   imprese,  studi  ed  azioni
caratterizzate da somma perizia:
      1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
      2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
      3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
    2.  Le  ricompense  al  valore  dell'Arma  dei  carabinieri  sono
conferite  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su proposta
del  Ministro  della  difesa.  Le  ricompense al merito dell'Arma dei
carabinieri sono concesse dal Ministro della difesa.
    3.  I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche
delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di
conferimento,   la  composizione  della  commissione  presieduta  dal
Comandante  generale  dell'Arma  per  l'espressione  del parere sulla
concessione,  sono  determinati  con  regolamento  del Ministro della
difesa,  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
 
          Nota all'art. 31:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14.