Art. 56.
      (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

  1.  All'articolo  9,  comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n.488,
concernente   il   contributo  unificato  per  le  spese  degli  atti
giudiziari,  le parole: ", amministrativi e in materia tavolare" sono
sostituite dalle seguenti "e amministrativi".
  2.  All'articolo  9,  comma  6, della citata legge n. 488 del 1999,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "e le modalita' per
l'estensione  dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di
monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia".
 
          Note all'art. 56:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (Legge  finanziaria  2000)",  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  9. (Contributo unificato per le spese degli atti
          giudiziari).  - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
          procedimenti  civili, penali ed amministrativi e in materia
          tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
          giurisdizione,  non  si  applicano  le imposte di bollo, la
          tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i diritti di cancelleria,
          nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa dell'ufficiale
          giudiziario.
              2.    Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili   e
          amministrativi,  comprese  le  procedure  concorsuali  e di
          volontaria  giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun
          grado  di giudizio, e' istituito il contributo unificato di
          iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
          nella tabella 1 allegata alla presente legge.
              3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
          che   deposita   il   ricorso   introduttivo,  ovvero,  nei
          procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
          la  vendita  dei  beni  pignorati,  o  che interviene nella
          procedura   di   esecuzione,   a  pena  di  irricevibilita'
          dell'atto,  e'  tenuta  all'anticipazione del pagamento del
          contributo  di  cui  al  comma  2,  salvo  il  diritto alla
          ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
          dell'art. 91 del codice di procedura civile.
              4.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel  procedimento
          penale  non  e' soggetto al pagamento del contributo di cui
          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la
          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
          civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
          di  una  somma  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, il
          contributo  di  cui  al  comma  2  e'  dovuto,  in  caso di
          accoglimento  della domanda, in base al valore dell'importo
          liquidato nella sentenza.
              5.  Il  valore  dei  procedimenti, determinato ai sensi
          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura
          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa
          espressamente   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo
          ovvero  nell'atto  di  precetto.  In caso di modifica della
          domanda  che  ne  aumenti  il  valore, la parte e' tenuta a
          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo
          pagamento  integrativo,  secondo  gli  importi  ed i valori
          indicati  nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
          non  vi  provveda,  il  giudice dichiara l'improcedibilita'
          della domanda.
              6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della
          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del
          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente
          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle
          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei
          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il
          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
          versamento  del  contributo  unificato  e  le modalita' per
          l'estensione  dei collegamenti telematici alle rivendite di
          generi  di  monopolio  collocate all'interno dei palazzi di
          giustizia.
              7.  I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
          similari  di  patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
          pagamento del contributo di cui al presente articolo.
              8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente
          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di
          competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
          e  da  ogni  spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e
          natura.
              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi
          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
          milioni.
              10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze e il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione
          tra   le   amministrazioni  interessate  dei  proventi  del
          contributo  unificato  di  cui al comma 2 e per la relativa
          regolazione contabile.
              11. Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          dal  1 luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti  a ruolo a
          decorrere  dalla  medesima  data. Detto termine puo' essere
          prorogato,  per un periodo massimo di sei mesi, con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro delle finanze,
          tenendo  conto  di  oggettive  esigenze organizzative degli
          uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati
          per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti
          gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale
          nuovo  termine  fissato  ai  sensi  del secondo periodo, la
          parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo
          versando  l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
          ragione  del  50  per  cento. Non si fa luogo al rimborso o
          alla  ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
          di  bollo,  di  tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
          cancelleria.".