Art. 57.
  (Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente
                          della Repubblica)

  1.  Le  tasse  per  il  ricorso  straordinario  al Presidente della
Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di
sospensione  al  Consiglio  di  Stato  di cui all'articolo 7, primo e
terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.
 
          Note all'art. 57:
              Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 21 dicembre
          1950,  n. 1018, recante "Modificazioni al testo unico delle
          leggi sul Consiglio di Stato":
              "Art.  7.  Per  il  ricorso straordinario al Presidente
          della  Repubblica  e per il ricorso principale o la domanda
          incidentale   di  sospensione  al  Consiglio  di  Stato  e'
          istituita una tassa fissa di lire 3000.
              La   tassa  e'  introitata  dall'ufficio  del  registro
          unitamente  alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per
          gli  atti  predetti  a  norma  delle disposizioni di cui al
          regio  decreto  30 dicembre 1923, numero 3268, e successive
          modificazioni.
              Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni
          del   Consiglio   di   Stato,  previsto  dall'art.  84  del
          Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, e' elevato a lire 6000.
              Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il
          sessantesimo  giorno  dalla  data della pubblicazione della
          presente legge.".