Art. 61
              Disposizioni in materia di autotrasporto

  1.  All'articolo  6  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il
comma 22, sono aggiunti i seguenti:
    "22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa
rimorchiabile   degli   autoveicoli   per   trasporto  di  cose  sono
determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella
2-bis allegata alla presente legge.
    22-ter.  Le  tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base
delle   caratteristiche   tecniche,  tenendo  conto  delle  eventuali
limitazioni  risultanti  dalla  carta  di circolazione, in aggiunta a
quelle  dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalita'
in vigore per le stesse.
    22-quater.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella
2-bis allegata alla presente legge".
  2.  I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge
23  dicembre  1999,  n.  488,  introdotto  dal  comma  1 del presente
articolo,  relativi  a  periodi  gia'  scaduti  nell'anno 2000 ma non
ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per
il  pagamento  a  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti
dalla   carta   di   circolazione,   tenendo  conto  delle  eventuali
limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.
  3.  All'articolo  2  del  decreto-legge  28  dicembre 1998, n. 451,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Gli  importi  di cui al comma 1 sono fissati annualmente
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri nei limiti
delle    risorse   finanziarie   stanziate,   tenendo   conto   anche
dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai ed impiegati relativo
all'anno precedente".
  4.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 3, e' autorizzato lo
stanziamento  di  lire  107  miliardi  per  l'anno  2001,  di lire 74
miliardi  per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno
2003.
  5.  Alla  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, dopo la tabella 2 e'
inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.
 
          Note all'art. 61:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 6 della citata legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  6.  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
          redditi).
              1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili,
          dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
              "(Omissis)";
                b) all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b), recante
          l'aliquota  applicabile al secondo scaglione di reddito, le
          parole:  "26,5  per  cento" sono sostituite dalle seguenti:
          "25,5 per cento";
                c) all'articolo 12:
                  1)   nel   comma  1,  lettera  b),  concernente  le
          detrazioni   per  familiari  a  carico,  le  parole:  "lire
          336.000"  sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per
          l'anno  2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a
          decorrere dal 1 gennaio 2002";
                  2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine,
          le  seguenti parole: "; il suddetto importo e' aumentato di
          lire  240.000  per  ciascun  figlio di eta' inferiore a tre
          anni";
                d) all'articolo 13:
                  1)  nel  comma  1,  relativo  alle  detrazioni  per
          redditi  di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000",
          "lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", "lire
          1.250.000"  e  "lire  1.150.000", rispettivamente contenute
          nelle  lettere  a),  b), c), d), e) ed f), sono sostituite,
          rispettivamente,  dalle  seguenti:  "lire 1.750.000", "lire
          1.650.000",   "lire  1.550.000",  "lire  1.400.000",  "lire
          1.300.000" e "lire 1.200.000";
                  2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
              "(Omissis)";
                  3)  dopo  il  comma 2-bis, introdotto dal numero 2)
          della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia
          di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
              "(Omissis)";
                  4)  nel  comma  3,  relativo  alle  detrazioni  per
          redditi  di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole:
          "lire  700.000",  "lire  600.000",  "lire  500.000",  "lire
          400.000"  e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle
          lettere   a),   b),   c),   d)   ed  e),  sono  sostituite,
          rispettivamente,  dalle  seguenti:  "lire  750.000",  "lire
          650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000";
                e) all'art.  13-bis,  comma  1,  lettera  c), dopo il
          quinto periodo sono inseriti i seguenti:
              "(Omissis)";
                f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa
          alle detrazioni per spese funebri, le parole: "1 milione di
          lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di lire";
                g) all'art. 13-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
          comma:
              "(Omissis)";
                h) dopo l'art. 13-bis e' inserito il seguente:
              "(Omissis)";
                i) nell'art.  48-bis,  concernente  la determinazione
          dei  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo
          la lettera a) e' inserita la seguente:
              "(Omissis)".
              2.  All'articolo  17,  comma 3, del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.  504,  concernente  la  detrazione
          dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta'
          indivisa,  le  parole: "lire 270.000" sono sostituite dalle
          seguenti: "lire 500.000".
              3.  E'  istituito  presso  il Ministero dell'interno un
          fondo  alimentato  con  le  risorse  finanziarie costituite
          dalle  entrate  erariali  derivanti dall'assoggettamento ad
          IVA  di  prestazioni  di  servizi  non commerciali affidate
          dagli   enti   locali   territoriali   a  soggetti  esterni
          all'amministrazione  a  decorrere  dal  1 gennaio 2000. Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          delle   finanze,   sono   dettate   le   disposizioni   per
          l'attuazione  della disposizione di cui al presente comma e
          per  la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
          delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
          stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              4.  Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero
          3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
          1999;  le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
          dal  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          1999;  le  restanti  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si
          applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
              5.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art.
          18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
              6.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al
          comma  2  non  hanno  effetto  ai fini della determinazione
          delle  imposte da versare a titolo di acconto dovute per il
          periodo di imposta 1999.
              7.  Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e
          c),   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo
          34, comma 4-quater" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          all'articolo 10, comma 3-bis".
              8.   Per  il  periodo  d'imposta  2000,  ai  soli  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, la misura
          dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.
              9.  E'  attribuito  un credito d'imposta pari al 19 per
          cento   del   compenso  in  natura,  determinato  ai  sensi
          dell'art.  48,  comma  4, lettera c), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,   agli
          imprenditori  individuali,  alle  societa'  e agli enti che
          incrementano   la   base   occupazionale   dei   lavoratori
          dipendenti  in  essere  alla  data  del  30 settembre 1999,
          assumendo,  dal  1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002,
          soggetti che, alternativamente:
                a) fruiscono    di    trattamento   di   integrazione
          salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione
          di vecchiaia o di anzianita';
                b) si  trovano  collocati in mobilita' ai sensi della
          legge 23 luglio 1991, n. 223;
                c) sono  impegnati  in  lavori  socialmente  utili in
          conformita' a specifiche disposizioni normative;
                d) trasferiscono   per   esigenze   connesse  con  il
          rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica;
                e) sono  portatori  di  handicap individuati ai sensi
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
              10.  L'incremento  della  base  occupazionale di cui al
          comma  9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni
          occupazionali, comprese quelle che intervengono in societa'
          controllate  ai  sensi  dell'art.  2359 del codice civile o
          facenti  capo,  anche  per  interposta persona, allo stesso
          soggetto.
              11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre
          alla  formazione del reddito imponibile, non va considerato
          ai   fini   della   determinazione   del  rapporto  di  cui
          all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  riportabile  nei  periodi
          d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai
          sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241.
              12.  Il  comma  5  dell'art. 1, del decreto legislativo
          28 settembre  1998,  n.  360, come sostituito dall'articolo
          12,  comma  1,  lettera  d), della legge 13 maggio 1999, n.
          133,   concernente  le  modalita'  di  effettuazione  della
          trattenuta  relativa all'addizionale provinciale e comunale
          all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
              "(Omissis)".
              13.  Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  le  somme  erogate  a  titolo  di  borse di studio
          bandite,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del
          programma  Socrates,  istituito  con decisione n. 819/95/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995,
          come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento
          europeo  e  del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le
          somme   aggiuntive   corrisposte   dalle   universita',   a
          condizione   che   l'importo   complessivo  annuo  non  sia
          superiore a lire 15.000.000.
              14.  E'  autorizzata  la spesa di lire 500 miliardi per
          l'anno  2001  e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per
          la  copertura  degli  oneri  recati dal comma 5 dell'art. 2
          della legge 13 maggio 1999, n. 133.
              15.  All'articolo  1  della  legge 27 dicembre 1997, n.
          449, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per
          cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota";
              dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
              "(Omissis)";
                c) al  comma  3,  le parole: "e di cui risulti pagata
          l'imposta  comunale  sugli  immobili (ICI) per l'anno 1997"
          sono  sostituite  dalle  seguenti: "e di cui risulti pagata
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  per gli anni a
          decorrere dal 1997";
                d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
              "(Omissis)".
              16.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          fisiche  si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza
          del  suo  ammontare,  un  importo  pari  al  19  per  cento
          dell'ammontare  complessivo  non  superiore  a 5 milioni di
          lire  degli  interessi  passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
          territorio  dello  Stato  o di uno Stato membro dell'Unione
          europea,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel territorio
          dello  Stato  di  soggetti  non  residenti in dipendenza di
          mutui  contratti  nell'anno  2000 per effettuare interventi
          necessari  al  rilascio  della  documentazione obbligatoria
          atta  a  comprovare  la  sicurezza  statica  del patrimonio
          edilizio.  Nel  caso  di  contitolarita'  del  contratto di
          mutuo,  o  di  piu'  contratti  di mutuo, si applica quanto
          stabilito  dal  comma  1,  lettera b), dell'art. 13-bis del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma.
              17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel  comma  1,  le  parole  da:  "per  il  periodo
          d'imposta  in  corso  al 1 gennaio 1998" fino alla fine del
          comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i  periodi
          d'imposta  in  corso  al 1 gennaio 1998 e al 1 gennaio 1999
          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;
          per  i  quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'
          stabilita,  rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5,
          del 3,10 e del 3,75 per cento";
                b) nel  comma  2,  le  parole  da:  "per  il  periodo
          d'imposta  in  corso  al 1 gennaio 1998" fino alla fine del
          comma,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i periodi
          d'imposta  in  corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e
          al  1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del
          5,4  per  cento;  per  i  due periodi d'imposta successivi,
          l'aliquota  e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del
          5 e del 4,75 per cento".
              18.  Le  disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai
          fini  della determinazione dell'imposta da versare a titolo
          di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
          1999.
              19.  A  decorrere  dall'anno  2000  il  Fondo sanitario
          nazionale   di   parte  corrente  e'  ridotto  dell'importo
          generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma
          18  in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e
          lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001
          e  2002.  Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a
          tali   importi,  le  aliquote  di  cui  al  comma  17  sono
          rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
              20.   Ad   integrazione   dei   fondi   del   Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          destinati  alla  corresponsione  di  assegni di ricerca, di
          borse  di  dottorato  di ricerca e post-laurea, di borse di
          specializzazione  in  medicina,  e' autorizzata la spesa di
          lire  52 miliardi  per  l'anno  2000,  lire 54 miliardi per
          l'anno  2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
          Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.
              21. Al comma 10-bis dell'art. 67, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
          fine, il seguente periodo:
              "(Omissis)".
              22.  All'articolo  2  del testo unico delle leggi sulle
          tasse   automobilistiche,   approvato   con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) alla  lettera d), sono soppresse le parole: "e per
          i rimorchi adibiti al trasporto di cose";
                b) dopo la lettera d-bis e' inserita la seguente:
              "d-ter)  al peso massimo dei rimorchi trasportabili per
          le automotrici".
              22-bis.  Le  tasse automobilistiche dovute in relazione
          alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di
          cose  sono  determinate  secondo  i  parametri  e le misure
          individuati  nella  tabella  2-bis  allegata  alla presente
          legge.
              22-ter.  Le  tasse  di cui al comma 22-bis sono dovute,
          sulla  base  delle  caratteristiche tecniche, tenendo conto
          delle  eventuali  limitazioni  risultanti  dalla  carta  di
          circolazione,   in   aggiunta   a   quelle  dovute  per  le
          automotrici,  entro  i termini e con le modalita' in vigore
          per le stesse.
              22-quater.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400, sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di Trento e di Bolzano, possono essere modificate
          le  misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella
          2-bis allegata alla presente legge.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          28 dicembre 1998, n. 451, recante "Disposizioni urgenti per
          gli  addetti  ai  settori  del  trasporto pubblico locale e
          dell'autotrasporto",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          29 dicembre  1998,  n.  302,  e  convertito  in  legge, con
          modificazioni,  dall'art. 1, legge 26 febbraio 1999, n. 40,
          (Gazzetta  Ufficiale  27 febbraio  1999, n. 48), entrata in
          vigore   il   giorno   successivo   al   quello  della  sua
          pubblicazione, cosi' come modificato dalla presente legge:
              "Art. 2. (Oneri indiretti in materia di autotrasporto).
          1.  Gli  importi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto-legge   8 agosto  1996,  n.  437,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
          disposizioni  fiscali  per  le  imprese di autotrasporto di
          cose  per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a L.
          35.500  e  L. 71.000  per  il  periodo  di imposta relativo
          all'anno  1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
          miliardi per l'anno 1999.
              1-bis.  Gli  importi  di  cui  al  comma 1 sono fissati
          annualmente  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  nei  limiti  delle risorse finanziarie stanziate,
          tenendo  conto  anche dell'adeguamento dei predetti importi
          alle  variazioni  dell'indice  dei prezzi al consumo per le
          famiglie   di   operai   ed   impiegati  relativo  all'anno
          precedente.
              2.  I  premi  INAIL  per  i dipendenti delle imprese di
          autotrasporto  in  conto  di terzi sono ridotti per il 1999
          nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  sono rimborsati
          all'INAIL  nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
          dietro presentazione di apposita rendicontazione.
              3.  Per  l'anno  1998 e' assegnato al comitato centrale
          per  l'albo  degli  autotrasportatori l'importo di lire 140
          miliardi,  da  utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
          protezione    ambientale   e   per   la   sicurezza   della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con  gli  enti  gestori  delle stesse. Entro il 31 dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al  Parlamento  una  relazione sull'attuazione del presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  emana  con  apposita
          direttiva  norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema di
          riduzione   compensata   di   pedaggi  autostradali  e  per
          interventi  di protezione ambientale, al fine di consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo   conto   dei   criteri   definiti  con  precedenti
          interventi legislativi in materia.
              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  complessivamente  a  lire 140 miliardi per
          l'anno  1998  e  lire  81  miliardi  per  l'anno  1999,  si
          provvede,  quanto  a  lire  140  miliardi  per l'anno 1998,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della navigazione; quanto a lire 81 miliardi,
          per  l'anno  1999,  mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica,   per   l'anno  1999,  all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.".
              Per  opportuna  conoscenza  si riporta l'epigrafe della
          tabella  2  della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, sopra
          citata:
              "Tabella 2 - (Articolo 12, comma 2)
          Aliquote   da   assumere   come  base  di  calcolo  per  la
          determinazione  delle  accise delle emulsioni     Emulsioni
          stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero di olio combustibile
          denso  con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15
          per  cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e
          nella combustione:
              (Omissis).".