Art. 64.
                   (Accisa sui tabacchi lavorati)

  1.  In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29
luglio  1999,  e  con  riferimento  alle  altre direttive comunitarie
disciplinanti  le  imposte  sui  tabacchi lavorati, il Ministro delle
finanze,  con  proprio  decreto  da  emanare  entro il 31 marzo 2001,
dispone  modifiche  al  sistema  di  tassazione dei tabacchi lavorati
relative  anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali
modifiche  sono  emanate  le  disposizioni  concernenti le variazioni
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio
1965,  n.  825, e successive modificazioni. Le predette misure devono
assicurare  maggiori  entrate  di  importo  non  inferiore a lire 150
miliardi, in ragione annua.
 
          Note all'art. 64:
              La  Direttiva  1999/81/CE  del  29 luglio 1999, recante
          "Direttiva   del   Consiglio   che  modifica  la  direttiva
          92/79/CEE  relativa  al  ravvicinamento delle imposte sulle
          sigarette,    la    direttiva    92/80/CEE    relativa   al
          ravvicinamento  delle imposte sui tabacchi lavorati diversi
          dalle  sigarette  e  la  direttiva  95/59/CE  relativa alle
          imposte   diverse  dall'imposta  sul  volume  d'affari  che
          gravano  sul  consumo dei tabacchi lavorati", e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 11 agosto 1999,
          n. L 211 ed e' entrata in vigore l'11 agosto 1999.
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
          1965,  n.  825,  recante "Regime di imposizione fiscale sui
          prodotti  oggetto  di monopolio di Stato", pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1965, n. 182:
              "Art.  2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,
          sentito  il  Consiglio  di  amministrazione dei monopoli di
          Stato,  si  provvede  all'inserimento  di  ciascun prodotto
          soggetto   a   monopolio   fiscale  nelle  tariffe  di  cui
          all'articolo  1.  I  prezzi  di  vendita  al  pubblico e le
          relative  variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli
          richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
              Per  i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'
          aumentata  dell'importo  dei dazi doganali vigenti all'atto
          della vendita.".