Art. 65.
    (Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio)

  1.  I  rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un
anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti
provvisori   senza   titolo   al   conferimento   diretto,  ai  sensi
dell'articolo   29   della   legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,  e
dell'articolo  66  del  relativo regolamento di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074,
ed  in  attesa  della sistemazione a termini di legge della rivendita
vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle
rivendite  che  gestiscono,  dietro  versamento  di  un corrispettivo
fissato dalla commissione di cui all'articolo 1, primo comma, lettera
b),  della  legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.
Le   relative   domande   devono   essere  presentate  al  competente
ispettorato  compartimentale  dei  monopoli  di  Stato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  Le  rivendite  speciali  annuali  di  generi di monopolio, gia'
istituite  con  contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno
2000,  intestate  a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da
quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del
citato   regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  ottobre  1958, n. 1074, possono essere trasformate in
rivendite  ordinarie,  ove  siano  venute  meno  le condizioni che ne
giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata
condizione di accessibilita' diretta da parte del pubblico in genere,
qualora  i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa
privata  secondo  le modalita' previste dall'articolo 1, primo comma,
lettera  b),  della  legge  23  luglio  1980,  n.  384,  e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 65:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  della  legge
          22 dicembre  1957,  n.  1293,  recante  "Organizzazione dei
          servizi   di   distribuzione   e   vendita  dei  generi  di
          monopolio",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio
          1958, n. 9:
              "Art. 29 (Gerenza provvisoria delle rivendite). In caso
          di  vacanza  della  rivendita  e  fino  alla sua definitiva
          sistemazione,  la  gerenza provvisoria puo' essere affidata
          al  rivenditore  in servizio al momento della vacanza, o al
          suo   coadiutore  o,  in  mancanza,  ad  altra  persona  in
          possesso,  a  giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti
          requisiti.".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  53 e 66 del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.
          1074,  recante  "Approvazione del regolamento di esecuzione
          della   legge   22 dicembre   1957,   numero   1293,  sulla
          organizzazione  dei  servizi di distribuzione e vendita dei
          generi  di  monopolio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          22 dicembre 1958, n. 308:
              "Art.   53  (Istituzione  delle  rivendite  speciali  -
          Gestione).    Le    rivendite   speciali   sono   istituite
          dall'Ispettorato     compartimentale     nelle     stazioni
          ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle
          aviolinee  e  di  servizio automobilistico, nelle caserme e
          nelle  case  di  pena,  nonche'  ovunque siano riconosciute
          necessita'  di  servizio  alle  quali  non possa sopperirsi
          mediante rivendita ordinaria o patentino.
              Per   l'istituzione   delle  rivendite  speciali  nelle
          stazioni  occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione
          o   ente  interessato.  Per  le  stazioni  automobilistiche
          occorre  che  il  Ministero  dei  trasporti ne riconosca la
          particolare   importanza   per   l'elevato   movimento  dei
          passeggeri,  l'attrezzatura  ed il notevole numero di linee
          di comunicazione che ad esse fanno capo.
              Le   rivendite  speciali  sono  affidate  in  gestione,
          mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che
          abbia   la  disponibilita'  del  locale  ove  esse  debbono
          necessariamente funzionare.
              La  licenza puo' essere intestata contestualmente e con
          responsabilita'  solidale  all'Amministrazione  o  ente che
          disponga   del   locale   ed  alla  persona  designata  per
          l'effettivo servizio di vendita.
              Le    rivendite   speciali   possono   avere   funzione
          continuativa  ovvero  essere  concesse temporaneamente, per
          determinati periodi dell'anno.".
              "Art.  66  (Gerenza  provvisoria). La persona prescelta
          dall'Ispettorato compartimentale per la gerenza provvisoria
          della  rivendita  deve  essere  in  possesso  dei requisiti
          personali  per  la  gestione  e  deve disporre dello stesso
          locale  gia'  sede  dell'esercizio  e di altro idoneo nelle
          immediate adiacenze.
              L'incarico  ha natura del tutto precaria, revocabile in
          ogni   tempo,   e   non   conferisce   alcun   diritto  per
          l'assegnazione diretta e definitiva della rivendita.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge
          23 luglio  1980,  n.  384,  recante  "Modifiche  alla legge
          22 dicembre  1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi
          di   distribuzione  e  vendita  di  generi  di  monopolio",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 agosto 1980, n. 210:
              "Art.  1.  L'assegnazione  delle rivendite di generi di
          monopolio e' effettuata nei seguenti modi:
                a) mediante  asta  pubblica,  a  favore di chi offra,
          entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta,
          ai  sensi  del  regolamento  di contabilita' generale dello
          Stato,  la somma di denaro piu' elevata, da corrispondersi,
          in    unica    soluzione    all'atto    del   conferimento,
          all'Amministrazione  dei monopoli, se trattasi di rivendita
          ordinaria  di  nuova istituzione nei comuni con popolazione
          superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
          ovvero  di  rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti
          del titolare;
                b) a  trattativa privata, a favore di chi si obblighi
          a  corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica
          soluzione,  una  somma  di denaro nella misura stabilita da
          apposita  commissione,  nominata  con  decreto del Ministro
          delle  finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova
          istituzione  o  di  rivendite  di prima e seconda categoria
          vacanti   del  titolare,  la  cui  asta  o  concorso  siano
          risultati   deserti  o  infruttuosi,  ovvero  di  rivendite
          ordinarie  vacanti  del  titolare,  rivestenti  particolare
          importanza,  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  30,  L.
          22 dicembre 1957, numero 1293.
              In presenza di piu' aspiranti e' preferito chi offra la
          somma  piu'  elevata  sulla  misura  base  stabilita  dalla
          commissione.
              La stessa procedura e' seguita per l'assegnazione delle
          rivendite  di nuova istituzione, nei comuni con popolazione
          superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia,
          ai  profughi  gia'  intestatari  di  analoghi  esercizi nel
          territorio di provenienza;
                c) secondo le modalita' gia' stabilite dagli articoli
          21,  secondo  comma,  25,  quinto  e  settimo  comma, legge
          22 dicembre   1957,  n.  1293,  se  trattasi  di  rivendite
          ordinarie  di  nuova istituzione nei comuni con popolazione
          non  superiore  a  30  mila  abitanti, nonche' di quelle di
          seconda categoria, vacanti del titolare.".