Art. 67. (Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra) 1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.
Note all'art. 67: - Il R.D. 16 dicembre 1929, n. 2162, recante "Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1929, n. 303.