Art. 67.
      (Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere
   dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)

  1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed
immobili  posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi  di  guerra,  ente  morale  costituito  con regio decreto 16
dicembre  1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione
nazionale  fra  mutilati  ed invalidi di guerra", costituita con atto
registrato  negli  atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo
2000.
 
          Note all'art. 67:
              -  Il R.D. 16 dicembre 1929, n. 2162, recante "Erezione
          in  ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
          invalidi di guerra", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 dicembre 1929, n. 303.