Art. 47. 
                 Congedo per la malattia del figlio 
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,  e
                            30, comma 5) 
 
  1.  Entrambi  i  genitori,  alternativamente,  hanno   diritto   di
astenersi dal lavoro per  periodi  corrispondenti  alle  malattie  di
ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 
  2. Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'  diritto  di
astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni   lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e
gli otto anni. 
  3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2  il  genitore  deve
presentare  il  certificato  di  malattia  rilasciato  da  un  medico
specialista   del   Servizio   sanitario   nazionale   o   con   esso
convenzionato. 
  4. La malattia del bambino che dia  luogo  a  ricovero  ospedaliero
interrompe, a richiesta del  genitore,  il  decorso  delle  ferie  in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 
  5. Ai congedi di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 
  6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora  l'altro
genitore non ne abbia diritto.