Art. 22.
     Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
  1.  Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico
e  isopropilico  previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno
1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986,  n.  462,  e  confermato  dall'articolo  66, comma 1, del testo
unico, si applica secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro
delle  finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
    a)  i  fabbricanti,  i commercianti e gli utilizzatori che, per i
quantitativi detenuti, non siano soggetti alla licenza prevista dagli
articoli  2,  quinto  comma,  4, quinto comma, e 5, ultimo comma, del
decreto, da intendersi ora riferita all'articolo 25, commi 1 e 2, del
testo unico, tranne che per quanto riguarda il limite della capacita'
di  stoccaggio  per  cui  non e' prescritto il rilascio della licenza
agli  utilizzatori, che resta fissato in 10 metri cubi, sono iscritti
dall'UTF in apposito registro;
    b) ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516,
le  disposizioni  di  cui all'articolo 5 del decreto non si applicano
alle  aziende che utilizzano l'alcole metilico per i soli processi di
saldatura,   secondo  categorie  e  per  quantitativi,  comunque  non
superiori  ai  60  litri annui, stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze 12 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
251  del  25  ottobre 1996. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto  non  si  applicano  neppure  per  i  privati consumatori non
esercenti   attivita'   commerciale,   industriale,   artigianale  od
agricola;  che  utilizzino  gli  alcoli di che trattasi in recipienti
sigillati di capacita' non superiore a 500 millilitri;
    c)  non  sono  sottoposti  alla  tenuta  del registro di carico e
scarico  di  cui all'articolo 5 del decreto i laboratori di analisi e
di  ricerca  che  utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti,
confezionati in recipienti sigillati di capacita' non superiore a 2,5
litri;
    d)  rientrano  tra  i  trasferimenti di cui all'articolo 7, primo
comma,  del  decreto  anche  quelli  dei  prodotti condizionati fra i
depositi  commerciali  dove  e' stato effettuato il condizionamento e
gli altri depositi commerciali.
  2.  I  prodotti  di  cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono
scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della
presa  in  carico,  da cui risultino il mittente, il destinatario, la
quantita'  e  la  qualita' della merce e la data della spedizione. In
mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le
suddette  indicazioni,  la merce e' scortata da una dichiarazione del
mittente,   riportante   le  indicazioni  medesime.  Il  destinatario
comunica  all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i
tre  giorni  successivi  a quello di arrivo. In caso di trasferimento
nel territorio di altro Paese comunitario, la merce e' scortata dalla
sola  documentazione  commerciale,  da  cui risultino il mittente, il
destinatario,  la  qualita' e quantita' della merce nonche' il codice
della   nomenclatura   combinata.   La   circolazione   dei  prodotti
d'importazione  e' effettuata con le modalita' di cui al penultimo ed
ultimo  comma  dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze
1o  agosto  1986;  la  movimentazione  nazionale e' effettuata con la
scorta  del  documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la
disciplina  di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 4 luglio
1989,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989,
con le seguenti integrazioni e modifiche:
    a)  in  caso di furto, smarrimento o distruzione del documento di
accompagnamento, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione
del  viaggio,  effettua  immediata  denuncia  al  piu' vicino comando
territoriale  della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino
organo  di  polizia,  indicando,  perche'  siano riportati a verbale,
tutti  gli  elementi necessari a identificare la partita trasportata,
il  mittente  e il destinatario. Copia della denuncia scorta la merce
fino  all'arrivo e tiene luogo della bolletta serie C mod. 63 ai fini
dell'assunzione  in carico. Il destinatario segnala comunque il fatto
agli UTF competenti sul proprio impianto e su quello speditore, entro
il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di
ricezione;
    b) l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale
e' cosi' sostituito:
  "L'incaricato    del    trasporto    annota   sulla   bolletta   di
accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il viaggio. Le
variazioni  riguardanti  il destinatario sono comunicate dal mittente
all'UTF  competente  per  il  proprio  impianto entro il primo giorno
lavorativo,  escluso  il  sabato,  successivo  a  quello  di arrivo a
destinazione  e sono annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice
del documento di accompagnamento.".
  3.  I  punti  di  immissione  nelle  reti  di  metanodotti  e nelle
tubazioni  di  collegamento  con i pozzi di estrazione di idrocarburi
liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per
operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni
non  sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico
e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica facoltativa da
parte dell'UTF, nella quale e' indicato anche l'impianto dove saranno
custoditi  la  copia  della  denuncia  medesima  ed  i  documenti  di
trasporto.  Il  giorno  e  l'ora  d'immissione  nel  metanodotto sono
comunicati  con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno
tre  giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico e' trasportato, anziche'
con  autobotti,  in  uno  o piu' contenitori di capacita' singola non
superiore  a  30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente
il  metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia
d'impiego.   La   compilazione   del  documento  di  trasporto  e  la
contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono
effettuati secondo modalita' stabilite dall'Agenzia.
 
          Note all'art. 22:
              -  Il  testo  dell'art.  2  del decreto-legge 18 giugno
          1986,  n 282,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
          7 agosto 1986, n. 462, e' il seguente:
              "Art.   2.   -   1.   Gli  alcoli  metilico,  propilico
          isopropilico   sono   soggetti   alla   disciplina  fiscale
          prescritta  per  i  benzoli,  toluoli,  xiloli  e  per  gli
          idruocaburi  paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come
          previsto   dal   decreto-legge   8 ottobre   1976,   n.691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          1976,  n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982,
          n.   688,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 novembre 1982, n. 873.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  norme per il controllo della produzione, del
          deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di
          cui al comma 1.
              3.  E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico,
          isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da
          soli che in miscela tra loro.
              4.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, i
          trasgressori  sono  puniti  con  la  pena  da 1 a 5 anni di
          reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del
          trasporto  dei  prodotti  indicati  nel  comma  3  senza il
          documento  di  accompagnamento  prescritto, o con documento
          falso, alterato o contenente false indicazioni".
              -  Per il testo dell'art. 66, comma 1, del testo unico,
          si vedano le note alle premesse.
              -  Il decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986
          reca:  "Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico
          ed isopropilico".
              -  Il  testo  dei  commi  1 e 2 dell'art. 25, del testo
          unico, e' il seguente:
              "1.  Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali
          assoggettati   ad   accisa  devono  denunciare  l'esercizio
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          qualunque sia la capacita' del deposito.
              2.  Sono  altresi'  obbligati  alla  denuncia di cui al
          comma 1:
                a)  gli  esercenti depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacita' superiore ai 25 metri cubi;
                b)  gli  esercenti impianti di distribuzione stradale
          di carburanti;
                c)   gli   esercenti   apparecchi   di  distribuzione
          automatica  di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli ed
          industriali,  collegati a serbatoi la cui capacita' globale
          supera i 10 metri cubi".
              - Il testo dell'art. 1 della legge 29 novembre 1995, n.
          516, e' il seguente:
              "Art.   1.   -   1.  All'articolo 2  del  decreto-legge
          18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  7 agosto  1986,  n. 462, dopo il comma 2 sono
          inseriti i seguenti:
              "2-bis.  Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5
          del  decreto  del  Ministro  delle  finanze 1o agosto 1986,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 5 agosto
          1986,  le  aziende  che  utilizzano l'alcool metilico per i
          soli processi di saldatura.
              2-ter.  Con  decreto del Ministro delle finanze, previo
          parere   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sono  stabiliti  le categorie di aziende
          che  beneficiano  dell'esenzione  di cui al comma 2-bis e i
          quantitativi,  comunque  non  superiori  a  60 litri annui,
          aquistabili   dalle   stesse   per   le  normali  attivita'
          produttive .".
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 12 ottobre
          1996.
              -  Il  testo  del  decreto  del  Ministro delle finanze
          4 luglio   1989  reca  l'istituzione  di  una  bolletta  di
          accompagnamento per la circolazione, in tutto il territorio
          della   Repubblica,   degli  alcoli  metilico,  etilico  ed
          isopropilico   e  dispone:  "L'esclusione,  dall'ambito  di
          applicazione  della  normativa  in materia di utilizzazione
          dell'alcole   metilico,  delle  aziende  utilizzatrici  del
          prodotto per i soli processi di saldatura".