Art. 23.
              Vigilanza sulle materie prime alcoligene
  1.  Le  materie  prime  alcoligene assoggettate alla disciplina del
presente  articolo  sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma
2,  ed  i  fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise,
definiti al comma 3.
  2.  I  liquidi  fermentescibili  assoggettati  alla  disciplina del
presente articolo sono i seguenti:
    a)  succhi  e  sciroppi  di  frutta  ed  altri liquidi zuccherini
provenienti  da sostanze vegetali, esclusi i succhi non fermentati di
agrumi;
    b) melasso e sughi zuccherini, diluiti.
  3.  I fermentati alcolici assoggettati alla disciplina del presente
articolo sono i seguenti:
    a)  liquidi ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche
od amidacee, idrolizzate;
    b) qualsiasi altro fermentato liquido.
  4.  Chiunque  intende  esercire stabilimenti per la produzione o il
condizionamento  di liquidi fermentescibili o esercitare il commercio
di  detti  prodotti  sfusi  o condizionati in recipienti di capacita'
superiore  ai  10 litri presenta denuncia all'UTF almeno venti giorni
prima  di  iniziare  l'attivita'.  Denuncia  analoga e' presentata da
chiunque   intende   esercire   stabilimenti  per  la  produzione  di
fermentati   alcolici  diversi  da  quelli  sottoposti  ad  accisa  o
esercitarne  il  commercio.  La denuncia, corredata della planimetria
dei  locali nonche' dello schema degli impianti, e' redatta in doppio
esemplare e riporta le seguenti indicazioni:
    a) la ditta e chi la rappresenta;
    b) il comune, la via e il numero civico;
    c)  le  qualita'  delle materie prime da impiegare e dei prodotti
che si intendono ottenere;
    d) la potenzialita' degli impianti di produzione.
  5.  Effettuata  la  verifica  degli  impianti  di cui al comma 4, e
controllata  l'esecuzione  delle  eventuali  opere e l'adozione delle
eventuali  misure  prescritte, in base ad istruzioni dell'Agenzia, ai
fini   dell'espletamento  di  un'efficace  vigilanza  fiscale,  l'UTF
iscrive  l'esercente in apposito registro e provvede all'approvazione
ed  alla  vidimazione  dei registri di carico e scarico delle materie
prime,  dei  liquidi  fermentescibili  e dei fermentati alcolici, nei
quali   vengono   riportati  i  dati  relativi  alla  produzione,  al
condizionamento  nonche' alla movimentazione delle suddette sostanze,
secondo  le  istruzioni  impartite dall'Agenzia. Almeno cinque giorni
prima   di  iniziare  le  lavorazioni,  l'esercente  di  impianti  di
produzione  di  liquidi  fermentescibili  o  di  fermentati  alcolici
effettua  apposita comunicazione all'UTF, soggetta alla disciplina di
cui  all'articolo  5,  comma  3,  indicando i periodi continuativi di
lavorazione, la quantita' e qualita' delle materie prime da lavorare,
le qualita' e quantita' dei prodotti da ottenere.
  6.  I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di
sostanze   rivelatrici   in  applicazione  di  altre  normative  sono
additivati,  al  momento  della  produzione ed a cura del fabbricante
nazionale,  con  grammi  10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina
per  100  chilogrammi  di prodotto. Il suddetto obbligo non sussiste,
oltre  che  nei  casi  previsti  dal  comma 9, anche relativamente ai
liquidi   fermentescibili   destinati,   senza  subire  processi  che
prevedano  operazioni  di  distillazione, al consumo umano diretto od
alla  produzione  di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con
disposizione   del   direttore  dell'Agenzia,  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta  Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione
dalla   predetta  additivazione  o  puo'  essere  disposto  che  tale
operazione  venga  effettuata  con  formulazioni  diverse  da  quelle
previste nel presente comma.
  7. I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati
alla  produzione  di  aceti,  se non soggetti ad aggiunte di sostanze
rivelatrici  in  applicazione  di altre normative, sono additivati, a
cura  del  fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e
grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l'addizione
non   viene   effettuata   se  i  fermentati  provengono  da  liquidi
fermentescibili  gia' addizionati di tali sostanze ai sensi del comma
6  o  se  si  verificano  le  ipotesi  di  cui al comma 9. In caso di
applicazione  dell'articolo  13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e
per  ogni  altra  bevanda  fermentata  di origine vinica si prescinde
dall'aggiunta    di   uranina.   Con   disposizione   del   direttore
dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere
indicati  casi  di  esclusione  dalla  predetta  additivazione o puo'
essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni
diverse da quelle previste nel presente comma.
  8.   Fatto   salvo   quanto  previsto  al  comma  9  nonche'  dalle
disposizioni    nazionali   e   comunitarie   vigenti   nel   settore
vitivinicolo,  i  liquidi  fermentescibili  ed i fermentati alcolici,
anche  se  provenienti  da  altri  Paesi  comunitari,  destinati agli
stabilimenti  di  produzione  od  agli esercizi commerciali di cui al
comma  4  od  alle  distillerie  circolano con la scorta di documenti
commerciali,  da  cui  risultino  il  mittente,  il  destinatario, la
qualita'  e  quantita'  della  merce,  la sua gradazione alcolica, se
trattasi  di  fermentati,  nonche' la data di spedizione. In mancanza
della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette
indicazioni,  la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente,
riportante  le  indicazioni  medesime.  Per i liquidi fermentescibili
destinati  al  consumo  umano  diretto  o alla produzione di sostanze
alimentari  la  scorta  della predetta documentazione si rende dovuta
anche  quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di
capacita'  superiore  ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle
di  cui  al  primo  periodo  del presente comma. La documentazione di
scorta  e'  allegata  ai  registri  fiscali  del  destinatario  o, in
mancanza,  e'  custodita  dallo  stesso fino alla scadenza del quinto
anno   successivo   a   quello   in   cui   e'  stata  effettuata  la
movimentazione.   Il  destinatario  nazionale  di  merce  comunitaria
comunica  all'UTF  la  ricezione  delle  partite  entro  i tre giorni
successivi a quello dell'arrivo.
  9.  Si  prescinde dall'additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i
liquidi  fermentescibili  sono  trasformati in fermentati che vengono
sottoposti  a  distillazione nello stesso stabilimento di produzione,
con  l'osservanza  delle  prescrizioni impartite dall'Agenzia, ovvero
quando  i  liquidi  fermentescibili  ed  i  fermentati  alcolici sono
trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione
con  la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di
cui  all'articolo  9  del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo
1996,   n.  210,  compilato  conformente  alle  istruzioni  impartite
dall'Agenzia.  L'emissione  del  DAS  si  rende  dovuta  anche per il
trasferimento  dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici
di produzione di aceti.
  10.  I  funzionari  dell'Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di
finanza  hanno  facolta'  di accedere in qualsiasi momento nei locali
dove  si  detengono  o  si  manipolano materie prime alcoligene. Essi
hanno facolta' di prendere visione delle registrazioni e contabilita'
inerenti  all'esercizio  dell'industria  e  del  commercio dei generi
sopraindicati,  di  eseguire  riscontri  e ricerche e gli interessati
hanno  l'obbligo  di  assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di
polizia  tributaria,  agli  effetti  del  presente  articolo, possono
avvalersi  della  facolta'  prevista  dall'articolo  33, primo comma,
della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
 
          Note all'art. 23:
              -  Il  testo dell'art. 9 del decreto del Ministro delle
          finanze  25 marzo  1996, n. 210. e successive modifiche, e'
          il seguente:
              "Art.  9 (Documento di accompagnamento semplificato). -
          1.  La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle
          bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12
          del  testo  unico  e dell'alcole denaturato con denaturante
          generale,  fatto  salvo quanto disposto al comma 2, avviene
          con scorta del "Documento di accompagnamento semplificato",
          d'ora  in  avanti indicato con la sigla "D.A.S. , di cui al
          Regolamento   (CEE)  n.  3649/92,  della  Commissione,  del
          17 dicembre 1992. Esso puo' consistere:
                a) in un documento amministrativo di accompagnamento,
          qualora   sia   conforme  al  modello  allegato  al  citato
          regolamento (CEE) n. 3649/92;
                b)  ovvero in un documento commerciale, redatto su un
          modello  di  tipo  diverso dal precedente, a condizione che
          contenga   le   stesse  informazioni,  contraddistinte  dal
          corrispondente   numero   di   riquadro,  previste  per  il
          documento amministrativo.
              2.  Per  i  trasferimenti  ad altri Paesi comunitari di
          prodotti  ad  accisa  assolta  l'emissione  del  D.A.S.  e'
          prescritta  per  qualsiasi  quantitativo, a meno che non si
          tratti  di  prodotti  acquistati e trasportati dai privati,
          nei  limiti  previsti dall'articolo 11 del testo unico. Non
          e'  del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta
          del  D.A.S. per i prodotti acquistati in altri Paesi membri
          da  privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra
          operatori  nazionali  il  D.A.S. sostituisce le bollette di
          legittimazione  mod.  C 39  e  C 62,  il  documento  di cui
          all'articolo 2  della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i
          certificati  di  provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter
          16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti.
          Per  gli  altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa
          assolta,  ivi  compresi  i prodotti di cui all'articolo 62,
          commi   1,   2   e   6,   nonche'   dei   prodotti  di  cui
          all'articolo 21,   comma   2,   del  testo  unico  e  delle
          profumerie   alcoliche,  fatte  salve  le  disposizioni  in
          materia  di  tutela  agricola,  puo'  essere  utilizzato il
          D.A.S.  in  sostituzione della bolla di accompagnamento dei
          beni  viaggianti  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  6 ottobre  1978,  n. 627, quando tale documento
          sia   previsto.   Ai  fini  della  circolazione,  le  merci
          contenenti  alcole  o  prodotti  di cui ai codici NC 2207 e
          2208,   esenti,  denaturati  o  non  denaturati,  non  sono
          considerate sottoposte al regime delle accise".
              -  Il testo dell'art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n.
          4.   recante   norme   generali   sulla  repressione  delle
          violazioni delle leggi finanziarie, e' il seguente:
              "Art.  33.  - Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di
          procedura   penale   per   gli   ufficiali   della  polizia
          giudiziaria,  e' data facolta' agli ufficiali della polizia
          tributaria   di   procedere  a  perquisizione  domiciliare,
          qualora  abbiano  notizia  o fondato sospetto di violazioni
          delle leggi finanziarie costituenti reato.
              Questa  disposizione  si  applica  esclusivamente  alle
          violazioni  di  leggi  concernenti  i  tributi doganali, la
          privativa  dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione
          sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi
          in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali".