Articolo 52
                      Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del
d.lgs n.80 del 1998 e successivamente  modificato  dall'art.  15  del
                        d.lgs n.387 del 1998)

   1.  Il  prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
   le  quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti
   nell'ambito   della  classificazione  professionale  prevista  dai
   contratti   collettivi,   ovvero   a  quelle  corrispondenti  alla
   qualifica   superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  per
   effetto  dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o
   selettive.  L'esercizio  di  fatto  di mansioni non corrispondenti
   alla   qualifica   di   appartenenza   non   ha  effetto  ai  fini
   dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi
   di direzione.
   2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo'
   essere  adibito  a mansioni proprie della qualifica immediatamente
   superiore:
a) nel  caso  di  vacanza  di  posto in organico. per non piu' di sei
   mesi,  prorogabili  fino  a  dodici qualora siano state avviate le
   procedure  per  la  copertura  dei  posti vacanti come previsto al
   comma 4;
b) nel  caso  di sostituzione di altro dipendente assente con diritto
   alla  conservazione  del  posto,  con  esclusione dell'assenza per
   ferie, per la durata dell'assenza.

   3.  Si  considera  svolgimento  di mansioni sUperiori, ai fini del
   presente  articolo,  soltanto  l'attribuzione  in modo prevalente,
   sotto  il  profilo  qualitativo,  quantitativo  e  temporale,  dei
   compiti propri di dette mansioni.
   4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  2,  per il periodo di effettiva
   prestazione,  il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
   la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
   disposta   per   sopperire   a  vacanze  dei  posti  in  organico,
   immediatamente,  e  comunque nel termine massimo di novanta giorni
   dalla  data  in  cui  il  dipendente  e'  assegnato  alle predette
   mansioni,  devono essere avviate le procedure per la copertura dei
   posti vacanti.
   5.  Al  di  fuori  delle  ipotesi  di  cui  al  comma  2, e' nulla
   l'assegnazione  del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
   superiore,  ma  al  lavoratore  e'  corrisposta  la  differenza di
   trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che
   ha  disposto  l'assegnazione  risponde  personalmente  del maggior
   onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
   6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano in sede di
   attuazione  della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
   prevista  dai  contratti  collettivi e con la decorrenza da questi
   stabilita.   I  medesimi  contratti  collettivi  possono  regolare
   diversamente  gli  effetti  di  cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale
   data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
   alla  qualifica  di  appartenenza,  puo'  comportare il diritto ad
   avanzamenti   automatici   nell'inquadramento   professionale  del
   lavoratore.