Art. 25.
                        Contributo forfetario
  1.  Agli  organi  incaricati di svolgere le operazioni censuarie e'
corrisposto  dall'Istat  un  contributo  forfetario, onnicomprensivo,
determinato in base al numero e alla tipologia delle unita' censite e
delle   attivita'  censuarie  espletate,  alla  complessita'  e  alla
dispersione  territoriale  delle unita' di rilevazione. Il contributo
e' comprensivo di una quota destinata ai Comuni che abbiano svolto le
operazioni   di   confronto   contestuale   al   censimento,  di  cui
all'articolo 13.  Gli  ulteriori  oneri  restano a carico dei bilanci
degli organi censuari.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma 1  e' riferito alle spese di
carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti
di  verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi
ai  rilevatori  e  ai  coordinatori.  La  somma totale dei contributi
onnicomprensivi  non puo' superare il 75 per cento degli stanziamenti
attribuiti  per  i  censimenti  generali  2000-2001,  detratti quelli
destinati al censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 37 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la  Conferenza  Stato-citta',  sono  definiti,  per i comuni e per le
CCIAA,  tenuto  conto dei diversi compiti ad essi attribuiti ai sensi
dell'articolo 11  e  nei  limiti  di  cui  al  comma 2,  i criteri di
ripartizione  tra  le  seguenti  voci  di  spesa, nonche' le relative
modalita' di erogazione:
    a) spese  di  carattere  generale,  ivi  comprese le quote di cui
all'articolo 26, comma 3;
    b) spese   per   compensi   alle   attivita'   di  rilevazione  e
coordinamento tecnico;
    c) spese   per   contributi  differenziati  per  la  raccolta  di
informazioni delle unita' di cui all'articolo 11, comma 4;
    d) spese  per  la  quota  destinata  alle operazioni di confronto
contestuale di cui all'articolo 13.
 
          Nota all'art. 25:
              - Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, si veda nelle note alle premesse.