Art. 25. Contributo forfetario 1. Agli organi incaricati di svolgere le operazioni censuarie e' corrisposto dall'Istat un contributo forfetario, onnicomprensivo, determinato in base al numero e alla tipologia delle unita' censite e delle attivita' censuarie espletate, alla complessita' e alla dispersione territoriale delle unita' di rilevazione. Il contributo e' comprensivo di una quota destinata ai Comuni che abbiano svolto le operazioni di confronto contestuale al censimento, di cui all'articolo 13. Gli ulteriori oneri restano a carico dei bilanci degli organi censuari. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' riferito alle spese di carattere generale, ivi comprese le spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento, e al pagamento dei compensi ai rilevatori e ai coordinatori. La somma totale dei contributi onnicomprensivi non puo' superare il 75 per cento degli stanziamenti attribuiti per i censimenti generali 2000-2001, detratti quelli destinati al censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-citta', sono definiti, per i comuni e per le CCIAA, tenuto conto dei diversi compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 11 e nei limiti di cui al comma 2, i criteri di ripartizione tra le seguenti voci di spesa, nonche' le relative modalita' di erogazione: a) spese di carattere generale, ivi comprese le quote di cui all'articolo 26, comma 3; b) spese per compensi alle attivita' di rilevazione e coordinamento tecnico; c) spese per contributi differenziati per la raccolta di informazioni delle unita' di cui all'articolo 11, comma 4; d) spese per la quota destinata alle operazioni di confronto contestuale di cui all'articolo 13.
Nota all'art. 25: - Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.