ART. 26 (L)
            (Indennita' di trasferta e spese di spedizione)

     1.  L'indennita'  di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33,
  compresa la maggiorazione per l'urgenza.
     2.  Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di
  dieci   chilometri   o   di   venti   chilometri,  l'indennita'  e'
  corrisposta,  rispettivamente,  nella misura di euro 0,83 e di euro
  1,22.
     3.  L'indennita'  di  trasferta  e'  corrisposta dall'erario; le
  spese di spedizione sono a carico dell'erario.