ART. 17 (R)
                       (Ufficio territoriale)

   1.  L'ufficio  territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli
richiesti   da  autorita'  straniere,  e  consente  la  visura  delle
iscrizioni.
   (art. 51 d.lgs. n. 274/2000 e art. 20 d.m. n. 204/2001)
 
          Note all'art. 17:
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 51 del citato decreto legislativo 28 agosto 2000,
          n. 274, come modificato dal testo unico qui pubblicato:
              "Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei
          registri).  - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
          centocinquanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
          decreto  legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
          disposizioni  regolamentari relative ai procedimenti penali
          davanti al giudice di pace, che concernono:
                a) le  modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
          degli uffici giudiziari;
                b) (lettera abrogata);
                c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
          presente decreto legislativo.
              2.  Il  parere  del  Consiglio di Stato sul regolamento
          previsto  nel  comma  1  e'  reso entro trenta giorni dalla
          richiesta.
              3.  La  disciplina  sulla tenuta in forma automatizzata
          dei  registri  e  delle  altre  forme  di  registrazione in
          materia  penale  e' adottata con decreto del Ministro della
          giustizia.".
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204
          (Regolamento  di  esecuzione  del  decreto  legislativo  28
          agosto  2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza
          penale   del   giudice   di  pace),  abrogato  a  decorrere
          dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato.
              "Art.  20. - 1. I certificati del casellario giudiziale
          di  cui all'art. 689 del codice di procedura penale possono
          essere  richiesti  e  ritirati  presso  la  cancelleria del
          giudice  di  pace. Con decreto del Ministro della giustizia
          vengono  disciplinate  le attivita' dirette al rilascio dei
          certificati.".