Articolo 53
                     Beni del demanio culturale

   1.  I  beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri  enti  pubblici  territoriali  che  rientrino  nelle  tipologie
indicate  all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale.
   2.  I  beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne'
formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  se non nei modi
previsti dal presente codice.
 
          Nota all'art. 53:
              -  L'art.  822  del  codice civile, approvato con regio
          decreto  16 marzo  1942,  n.  262, pubblicato nell'edizione
          straordinaria  della  Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
          1942, dispone:
              "Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
          e  fanno  parte  del  demanio pubblico il lido del mare, la
          spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
          le  altre  acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
          le opere destinate alla difesa nazionale.
              Fanno   parimenti   parte   del  demanio  pubblico,  se
          appartengono  allo  Stato,  le  strade,  le autostrade e le
          strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
          riconosciuti  d'interesse storico, archeologico e artistico
          a  norma  delle  leggi  in  materia, le raccolte dei musei,
          delle  pinacoteche,  degli  archivi,  delle  biblioteche; e
          infine  gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
          regime proprio del demanio pubblico".