Articolo 54 
                          Beni inalienabili 
 
  1.  Sono  inalienabili  i  beni  culturali  demaniali  di   seguito
indicati: 
    a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
    b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti  aventi
forza di legge; 
    c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; 
    d) gli archivi. 
  2. Sono altresi' inalienabili: 
    a) le cose immobili e mobili appartenenti  ai  soggetti  indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'  vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni,  fino  a  quando
non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a  seguito
del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12; 
    b) le cose mobili che siano opera di  autore  vivente  o  la  cui
esecuzione non  risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se  incluse  in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; 
    c)  i  singoli  documenti  appartenenti  ai   soggetti   di   cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; 
    d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui  all'articolo
53  dichiarate  di   interesse   particolarmente   importante   quali
testimonianze  dell'identita'  e  della  storia   delle   istituzioni
pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
lettera d). 
  3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali. 
  4. I beni e le  cose  indicati  ai  commi  1  e  2  possono  essere
utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini  previsti
dal Titolo II della presente Parte.