Articolo 57
               Regime dell'autorizzazione ad alienare

  1.  La  richiesta  di  autorizzazione  ad  alienare  e'  presentata
dall'ente  cui  i beni appartengono ed e' corredata dalla indicazione
della  destinazione  d'uso  in  atto e dal programma degli interventi
conservativi necessari.
  2.   Relativamente  ai  beni  di  cui  all'articolo  55,  comma  1,
l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  dal Ministero su proposta
delle  soprintendenze,  sentita  la  regione  e, per suo tramite, gli
altri   enti   pubblici  territoriali  interessati,  alle  condizioni
stabilite  al  comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le
condizioni   contenute   nel  provvedimento  di  autorizzazione  sono
riportate nell'atto di alienazione.
  3.  Il  bene alienato non puo' essere assoggettato ad interventi di
alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente
autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
  4.  Relativamente  ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera
a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56,
comma   1,  lettera  b)  e  comma  2,  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata  qualora  i  beni  medesimi  non  abbiano interesse per le
raccolte  pubbliche  e  dall'alienazione  non  derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
  5.  Relativamente  ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera
b)  e comma 2, di proprieta' di persone giuridiche private senza fine
di  lucro,  l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  qualora dalla
alienazione  non  derivi  un  grave  danno  alla  conservazione  o al
pubblico godimento dei beni medesimi.