Articolo 58
                     Autorizzazione alla permuta

   1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli
articoli  55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche
raccolte  con  altri  appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri,  qualora  dalla  permuta  stessa  derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.