Art. 43.
             Riproduzione e conservazione dei documenti

  1.   I   documenti   degli  archivi,  le  scritture  contabili,  la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la
conservazione  per  legge  o  regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
la  riproduzione  sia  effettuata in modo da garantire la conformita'
dei  documenti  agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  2.   Restano   validi  i  documenti  degli  archivi,  le  scritture
contabili,  la  corrispondenza  ed  ogni  atto, dato o documento gia'
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico  o  con  altro  processo idoneo a garantire la conformita' dei
documenti agli originali.
  3.  I  documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione
per  legge  o  regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti  anche  con  modalita'  cartacee  e  sono conservati in modo
permanente con modalita' digitali.
  4.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e    le   attivita'   culturali   sugli   archivi   delle   pubbliche
amministrazioni  e  sugli  archivi  privati  dichiarati  di  notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
 
          Nota all'art. 43:
              -Il   decreto   legislativo  22 gennaio  2004,  n.  42,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004,
          n.   45,  supplemento  ordinario,  reca  "Codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137.".