Art. 41. 
                     Assicurazione obbligatoria 
  1. Le  disposizioni  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e
successive modificazioni si applicano alle  unita'  da  diporto  come
definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela
non dotate di motore ausiliario. 
  2. Le  disposizioni  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  ai  motori  amovibili   di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale  vengono
applicati. 
  3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n.  990,  si  applica
anche ai motori muniti di certificato di uso  straniero  o  di  altro
documento equivalente emesso all'estero, che  siano  impiegati  nelle
acque territoriali nazionali. 
 
          Nota all'art. 41.
              Il  testo  dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n.
          990   (Assicurazione   obbligatoria  della  responsabilita'
          civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
          dei natanti - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio
          1970, n. 2) e' il seguente:
              «Art.  6 - (Veicoli e natanti immatricolati negli stati
          esteri che circolino temporaneamente in Italia).
              1.  Per  i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e
          2,  immatricolati  o  registrati  in  Stati  esteri  e  che
          circolino  temporaneamente  nel  territorio  o  nelle acque
          territoriali  della  Repubblica, deve essere assolto per la
          durata    della   permanenza   in   Italia   l'obbligo   di
          assicurazione.
              2.  Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto
          con  la  stipula  di un contratto di assicurazione ai sensi
          della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
          n.   973,   ovvero  quando  l'utente  sia  in  possesso  di
          certificato  internazionale  di assicurazione rilasciato da
          apposito   ente   costituzionale   all'estero,   attestante
          l'esistenza  di assicurazione per la responsabilita' civile
          per  i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente
          costituito in Italia, che:
                a)  si  assuma  di  provvedere  alla liquidazione dei
          danni  cagionati  in Italia, garantendone il pagamento agli
          aventi  diritto  o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla
          presente  legge  o,  eventualmente, nei limiti dei maggiori
          massimali  previsti  dalla  polizza  di  assicurazione alla
          quale si' riferisce il certificato nazionale;
                b)  sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con
          proprio decreto.
              3.  Per  i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1
          e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
          sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite
          con  l'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica
          24 novembre  1970, n. 973, e concernente la responsabilita'
          civile   derivante   dalla  circolazione  del  veicolo  nel
          territorio  della  Repubblica  e  degli  altri Stati membri
          della  Comunita'  economica europea, alle condizioni e fino
          ai  limiti  di somma stabiliti dalla legislazione in vigore
          in ciascuno di essi.
              4.  L'obbligo  di  cui al comma 1 si considera altresi'
          assolto   per  i  veicoli  a  motore  muniti  di  targa  di
          immatricolazione rilasciata:
                a) da  uno  degli  altri Stati membri della Comunita'
          economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
          Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2 lettere
          a)  e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni
          cagionati  dalla  circolazione  in Italia di detti veicoli,
          sulla  base  di accordi stipulati con i corrispondenti enti
          costituiti  negli  altri  Stati  della  Comunita' economica
          europea  e  questa  abbia  riconosciuto  detti  accordi con
          proprio atto;
                b) da  uno  degli Stati terzi rispetto alla Comunita'
          economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
          Italia  nei  modi  e  per  gli  effetti  di cui al comma 2,
          lettera  a)  e  b), si sia reso garante per il risarcimento
          dei  danni  cagionati  in  Italia  dalla  circolazione  dei
          veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea
          sia   stato   rimosso   l'obbligo  negli  Stati  membri  di
          controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i
          veicoli  muniti  di targa di immatricolazione rilasciata da
          detto Stato terzo.
              5.  In  ogni  caso,  l'obbligo  di  cui  al  comma 1 si
          considera   assolto  per  i  veicoli  muniti  di  targa  di
          immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato estero, quando
          l'utente  sia  in possesso di un certificato internazionale
          di  assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito
          all'estero,   attestante  l'esistenza  della  assicurazione
          della  responsabilita'  civile  per  i  danni cagionati dal
          veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
          membri  della  Comunita' economica europea ed accettato dal
          corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
          effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
              6. Le disposizioni di cui al comma 3,4 e 5 si applicano
          anche   ai   veicoli  a  motore  di  proprieta'  di  agenti
          diplomatici  e  consolari o di funzionari internazionali, o
          di   proprieta'   di   Stati  esteri  o  di  organizzazioni
          internazionali.
              7.  Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
          non  si applicano per l'assicurazione della responsabilita'
          civile  per  danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
          aventi  targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato
          estero    e    determinati   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              8.   L'ente   costituito   in  Italia  tra  le  imprese
          autorizzate  ad  esercitare  l'assicurazione  di  cui  alla
          presente  legge  e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,
          lettera   b),   oltre   ai   compiti  precisati  nei  commi
          precedenti:
                  a)  stipula  e  gestisce, in nome e per conto delle
          imprese  aderenti,  l'assicurazione-frontiera  disciplinata
          nel  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge  e
          provvede  alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
          dovuti;
                b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
          fini   del   risarcimento   dei   danni   cagionati   dalla
          circolazione  in  Italia  dei veicoli a motore e natanti di
          cui  al  presente  articolo,  la qualita' di domiciliatario
          dell'assicurato,   del   responsabile  civile  e  del  loro
          assicuratore;
                c)  e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
          di  cui  ai  commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese
          aderenti,  nelle  azioni  di risarcimento che i danneggiati
          dalla  circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
          immatricolati  o  registrati  all'estero possono esercitare
          direttamente  nei  suoi  confronti ai sensi della legge. Si
          applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che
          regolano   l'azione   diretta   contro  l'assicuratore  dei
          responsabile civile ai sensi della presente legge.
              9.  Ai  fini  della  proposizione  di azione diretta di
          risarcimento  nei  confronti dell'organismo di cui al comma
          8,  i  termini  di  cui  all'art. 163-bis, primo comma, del
          codice  di  procedura  civile sono aumentati di due volte e
          non  possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
          termini  di cui all'art. 313 del codice di procedura civile
          non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni».