Art. 27. 
              Introiti derivanti da servizi a pagamento 
 
(articolo  3,  comma  2,  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609) 
 
  1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento  resi  dal  Corpo
nazionale  sono  versati  alla  competente   sezione   di   tesoreria
provinciale  dello  Stato   ed   affluiscono   ad   apposita   unita'
previsionale di base dello  stato  di  previsione  dell'entrata,  per
essere riassegnati alla pertinente unita' previsionale di base  della
spesa del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai  servizi
a pagamento e dall'attivita' di addestramento e formazione svolta dal
Corpo  nazionale,  ai  sensi  del  comma  4  dell'articolo  17,  sono
destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione  relativo
al personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  8
della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della  legge
27 dicembre 1997, n. 449. 
 
          Note all'art. 27:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
          15 novembre   1973,  n.  734  (Concessione  di  un  assegno
          perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione
          di indennita' particolari):
              «Art.  8.  -  In  relazione  ai  versamenti affluiti in
          Tesoreria  delle somme dovute da enti e da privati ai sensi
          della  legge  26 luglio  1965, n. 966, per taluni servizi e
          prestazioni  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          Centro  studi  ed  esperienze, con decreti del Ministro del
          tesoro saranno disposte assegnazioni di fondi, nella misura
          del 20 per cento delle somme versate in base alla tabella 1
          allegata  alla  indicata legge n. 966, a favore di apposito
          capitolo   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  dell'interno per essere destinate all'assistenza
          dei  figli  del  personale appartenente al citato Corpo, da
          effettuarsi per il tramite dell'apposita opera nazionale di
          assistenza.
              Al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello
          di  concetto  del  ruolo  tecnico  dei servizi antincendi e
          della  protezione  civile  che  effettuino  i  servizi e le
          prestazioni di cui al primo comma fuori di turni ordinari e
          straordinari possono essere corrisposti compensi per lavoro
          straordinario  anche  in eccedenza ai limiti previsti dalle
          vigenti  disposizioni,  entro  un limite di spesa annua non
          superiore  alla  differenza  tra  l'importo della quota dei
          proventi  loro  attribuita nell'anno 1972, per i servizi di
          cui   al   primo   comma,  e  la  spesa  sostenuta  per  la
          corresponsione  del  trattamento di missione e dell'assegno
          perequativo pensionabile.».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  43  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica):
              «Art.  43  (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
          collaborazione,   convenzioni   con   soggetti  pubblici  o
          privati,  contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita) -
          1.  Al  fine  di favorire l'innovazione dell'organizzazione
          amministrativa  e  di realizzare maggiori economie, nonche'
          una  migliore  qualita'  dei servizi prestati, le pubbliche
          amministrazioni     possono    stipulare    contratti    di
          sponsorizzazione  ed accordi di collaborazione con soggetti
          privati  ed  associazioni,  senza fini di lucro, costituite
          con atto notarile.
              2.  Le  iniziative  di  cui  al  comma  1 devono essere
          dirette  al  perseguimento  di  interessi  pubblici, devono
          escludere  forme  di conflitto di interesse tra l'attivita'
          pubblica  e  quella privata e devono comportare risparmi di
          spesa  rispetto  agli  stanziamenti  disposti.  Per le sole
          amministrazioni  dello  Stato  una quota dei risparmi cosi'
          ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
          gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
          dirigenti  appartenenti al centro di responsabilita' che ha
          operato  il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
          nelle  disponibilita'  di  bilancio  della amministrazione.
          Tali  quote  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello
          Stato  per  essere  riassegnate, per le predette finalita',
          con  decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica.  La  rimanente somma costituisce
          economia  di  bilancio.  La  presente  disposizione  non si
          applica  nei  casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
          di  collaborazione  sono  diretti  a finanziare interventi,
          servizi  o  attivita'  non  inseriti nei programmi di spesa
          ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
          disposizioni  in  tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
          privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali   e   dello   spettacolo,   nonche'  ogni  altra
          disposizione speciale in materia.
              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  le amministrazioni
          pubbliche   possono   stipulare  convenzioni  con  soggetti
          pubblici  o  privati  dirette  a fornire, a titolo oneroso,
          consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
          Il  50  per  cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
          ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
          bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
          non  si  applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
          ambientali  e  dello  spettacolo,  sono  definite  ai sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   le   pubbliche   amministrazioni   individuano  le
          prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici
          essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti
          fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da
          parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
          Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge
          23 agosto   1988,  n.  400,  con  regolamenti  emanati  dal
          Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
          regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale
          deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
              5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998,  i
          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa
          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della
          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese
          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di
          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2
          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di
          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito
          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla
          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni
          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia
          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota
          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo
          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative
          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le
          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della
          medesima amministrazione.
              6.  Per  il  Ministero della difesa, le disposizioni di
          cui  al  comma  5  non  si applicano alle spese di cui alle
          unita' previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento»
          (funzionamento),   nonche'   alle   spese,   specificamente
          afferenti  alle  infrastrutture multinazionali NATO, di cui
          alla  unita'  previsionale  di  base  «accordi ed organismi
          internazionali»  (interventi),  di pertinenza del centro di
          responsabilita' «Bilancio e affari finanziari».
              7.  Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
          5,  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, le
          risorse   di   cui   ai   commi   2,   4   e   5  destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'   determinate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dei  Ministri
          interessati,  in  analogia alle ripartizioni operate per il
          personale  del  «comparto  Ministeri»,  ad  incrementare le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
          2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.».