Art. 59 
 
        Natura e finalita' dell'Unione italiana tiro a segno 
 
1. L'Unione italiana tiro a segno e' ente di diritto pubblico, avente
finalita' di istruzione ed  esercizio  al  tiro  con  arma  da  fuoco
individuale o con arma o strumento ad aria compressa  e  di  rilascio
della relativa certificazione  per  gli  usi  di  legge,  nonche'  di
diffusione e pratica sportiva del tiro a segno. 
2. L'Unione italiana tiro a segno e' sottoposta  alla  vigilanza  del
Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione,
di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni  di
tiro a segno nazionale di  cui  all'articolo  61.  Essa  e'  altresi'
federazione sportiva nazionale  di  tiro  a  segno  riconosciuta  dal
Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza e' posta
ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, e successive modificazioni. 
 
 
          Note all'art. 59: 
          - Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  (Riordino
          del Comitato  olimpico  nazionale  italiano  - C.O.N.I.,  a
          norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999,  n.
          176.